Azioni Risorso al TAR contro delibera Provincia di Rimini del 23 ottobre 2008 n. 61
ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL’EMILIA
ROMAGNA
RICORRONO
i Sigg.ri
Giovannino
RAGGINI, in proprio e quale Presidente del Comitato d’Area di Cerasolo e di
Cerasolo Ausa;
Francesco
BRIOLI, Lea Sara AMADORI, Ivan INNOCENTI, Ciro ZACOMETTI, Giancarlo BORRONI,
Luigino CAPPARELLI;
tutti
residenti in località Cerasolo Ausa del Comune di Coriano (RN), tutti membri del
Comitato d’area e tutti rappresentati e difesi, come per mandato in calce al
presente atto, dall’Avv. Giancarlo Fanzini e domiciliati presso il suo studio in
Via S. Stefano 43, Bologna;
per
annullamento
- della deliberazione 23
ottobre 2008 n. 61 del Consiglio della Provincia di Rimini, pubblicata sul
B.U.R. n. 186 del 5 nov. 2008, portante approvazione della Variante generale al
PTCP di Rimini, per la parte indicata nel testo del ricorso;
- degli atti preparatori
ed interni del procedimento.
* * *
-
Il Comitato d’Area di Cerasolo e Cerasolo
Ausa si è costituito tra residenti nella località Cerasolo in Comune di
Coriano per tutelare gli interessi ambientali degli abitanti della frazione
nei confronti dell’impresa Petroltecnica S.p.a., che gestisce un’attività di
bonifica di siti inquinati e di trasporto, trattamento e stoccaggio di
rifiuti speciali, con produzione di rilevanti diseconomie esterne.
L’azione del Comitato si è finora espressa sotto due aspetti
concorrenti.
Da un lato, nella ricerca di tutele nei confronti delle
esternalità dannose – sotto gli aspetti ambientali e qualitativi della zona
– prodotte dall’attività di Petroltecnica nel sito in cui lo stabilimento è
sorto nell’ambito del piccolo nucleo industriale artigianale della frazione.
Azione, questa, resa difficile dal deciso favore, per molti versi
poco comprensibile, spiegato dal Comune di Coriano nei confronti di
Petroltecnica.
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Sotto un secondo aspetto, i residenti
della località si sono mossi per impugnare un piano particolareggiato di
iniziativa pubblica, adottato dal Comune di Coriano ed approvato dalla
Provincia di Rimini; piano che, in variante al PRG del Comune, consentirebbe
la rilocalizzazione dello stabilimento Petroltecnica, con ampliamento, in
altra area della zona, fino a quel momento con destinazione agricola e
vincolata dalle disposizioni ambientali.
L’operazione è stata presentata testualmente come “ampliamento
area industriale di Cerasolo Ausa per accorpamento attività”.
Ma, di fatto, non si tratta d’ampliamento della zona industriale
esistente, perché la nuova area di piano attuativo è autonoma, separata ed
indipendente dalla prima.
Nè di accorpamento di attività, visto che delle due ditte
inizialmente indicate, tra l’altro prive di qualsiasi possibile collegamento
funzionale (trattamento e stoccaggio di rifiuti l’una, spillatura di birra,
l’altra), la seconda, Ditta Celli, è rapidamente uscita dalla comune in corso di
procedimento.
Cosicché il piano attuativo riguarda solo ed esclusivamente la
rilocalizzazione con ampliamento della Ditta Petroltecnica e della sua attività
di trattamento e stoccaggio di rifiuti tossici e speciali.
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Il piano attuativo in variante al PRG è
stato impugnato dai residenti della zona limitrofa di fronte a codesto
Ecc.mo TAR con ricorso allibrato al n.824/2005 di R.G. .
Altri ricorsi sono stati presentati da S.r.l. F.lli Zangheri
(729/2008 R.G.) e da S.r.l. Rivest (730/2008 R.G.).
Due società che si troverebbero pesantemente danneggiate dal nuovo
assetto viario che si renderebbe necessario per la rilocalizzazione e
l’ampliamento dello stabilimento Petroltecnica in area eccentrica rispetto alle
infrastrutture di circolazione e di urbanizzazione consolidate.
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In tutti i ricorsi, ed in particolare nel
secondo motivo aggiunto del ricorso dei residenti, 824/2005 R.G., figura una
censura riguardante la circostanza che la nuova area di destinazione di una
attività di trattamento e di stoccaggio di rifiuti speciali ed anche
pericolosi fosse, in realtà, soggetta a tutela ambientale dal PTPR e dal
PTCP ed inclusa tra le “aree inidonee alla localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti” nel Piano Provinciale di Gestione
dei Rifiuti – PPGR approvato con delibera del Consiglio provinciale di
Rimini n. 43 del 26 giugno 2007.
Cioè, in concreto, la variante al PRG prevedeva la localizzazione
di una attività di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in un’area indicata come
inidonea per tale attività dal piano settoriale sopraordinato.
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L’ultimo coup de theatre in questa
vicenda per molti aspetti paradossale è avvenuto in sede di approvazione
della Variante al PTCP, adottata nel 2007 ed approvata nell’ottobre 2008.
In sostanza, con la giustificazione dell’emergenza di un preteso
errore materiale l’area oggetto della Variante urbanistica per la
rilocalizzazione di Petroltecnica, da zona “non idonea alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti” si è trasformata in zona “potenzialmente
idonea alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti ad esclusione
degli impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori)”.
Così da coprire la strada alla rivendicazione di una sorta di
legittimazione ex post del piano attuativo in contrasto con il sistema
delle tutele ambientali ed ecologiche.
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Per illustrare l’illegittimità e
l’anomalia di questo procedimento occorre ripercorrere in breve i passaggi.
Tenendo presenti, a commento, le spiegazioni espresse dal Dirigente
del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Rimini in una nota
26 nov. 2008 (all.1) diretta al legale del Comitato ed in risposta ad una
domanda di chiarimenti di quest’ultimo (all.2).
Spiegazioni, in realtà, piuttosto confuse e reticenti su molti
punti essenziali.
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Dall’inizio. La cartografia del PTCP
approvato nel 2001 includeva l’area tra quelle non idonee alla
localizzazione di impianti di trattamento e recupero di rifiuti (carta TP8,
all.3) – Il punto 1) della nota dirigenziale (all.1) conferma la
circostanza, ma richiama anche quasi a smentita della cartografia l’art.8
ter delle NTA, sempre del PTPC 2001 (all.4).
Senonchè la norma parlava di possibilità di nuovi impianti per
attività di gestione dei rifiuti o di ampliamento degli impianti esistenti nelle
zone destinate ad insediamenti produttivi dello stesso PTCP ed, al momento
dell’adozione ed approvazione di questo, l’area in oggetto non era affatto a
destinazione produttiva.
In più, la norma richiamata dal Dirigente, e cioè il comma 3
dell’art.8 ter delle NTA, escludeva tale possibilità per le aree “ricomprese
nei paesaggi rurali dei colli isolati e propaggini collinari….etc.”: in
concreto, proprio i caratteri morfologici dell’area in oggetto, sottoposta anche
a regime di tutela paesistica ex lege, per la contiguità con un corso
d’acqua, e nel PTPR regionale.
Da qui una prima conclusione. Mai stato alcun contrasto originale
tra la carta TP8 e l’art.8 ter delle NTA del PTCP 2001, come parrebbe voler far
credere il punto 1) della nota dirigenziale.
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Questa prima conclusione è confermata dal
successivo piano provinciale rifiuti, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale 24 ottobre 2006 n.70 (all.5).
La tavola 2 del P.P.G.R. mantiene la classificazione dell’area tra
quelle non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti (all.6).
Tanto è vero che la stessa deliberazione di approvazione (all.5)
respinge un’osservazione presentata da Petroltecnica volta ad eliminare il
preteso contrasto tra le previsioni del PPGR e quelle della variante parziale al
PRG di Coriano riguardante la nuova area industriale di Cerasolo Ausa, approvata
con deliberazione di Giunta provinciale 9 agosto 2005 n.187.
A quel punto, quindi, già esisteva la variante parziale con
destinazione produttiva per l’area Petroltecnica, ma ciò nonostante il P.P.G.R.
confermava la non idoneità dell’area al recepimento di impianti di trattamento
rifiuti.
La nota dirigenziale (all.1), pur prodiga di citazioni di passaggi
deliberativi, ignora del tutto il P.P.G.R. del 2006, il cui contenuto era
evidentemente alquanto arduo spiegare in termini di errore materiale.
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La tesi dell’errore materiale compare al
punto 2) della nota del Dirigente (all.1).
Ma, prima di valutarla e di cercare di capire dove in concreto
dovrebbe emergere l’errore materiale, cioè una oggettiva incompatibilità
tra premesse ed esiti, occorre partire dai passaggi procedimentali del nuovo
PTCP.
Il piano adottato conferma, sull’area in oggetto, il contenuto
cartografico del precedente PTCP e del vigente PPGR.
La tavola E2/2 (all.7) mantiene la
classificazione dell’area tra quelle non idonee alla localizzazione di impianti
di smaltimento e recupero di rifiuti.
Previsione, questa, del tutto omogenea a quella della tavola B2/2
(all.8), dove l’area è inclusa tra le zone di tutela del patrimonio
paesaggistico.
-
Seguono osservazioni del Comune di Coriano
e della Ditta Petroltecnica, e qui nel loro esame frazionato in momenti
diversi inizia una certa confusione.
Petroltecnica chiede (all.9) la modifica della previsione del Piano
adottato “al fine di poter svolgere l’attività di trattamento rifiuti
sull’intera estensione del comparto produttivo Petroltecnica – Celli, ora
acquisito totalmente dalla Ditta Petroltecnica S.r.l., come da ns. comunicazione
del 11.09.2007” (Celli a questo punto era già uscito dalla partita, se mai
vi era effettivamente stato).
La Commissione consiliare incaricata dell’esame delle osservazioni
esprime parere contrario all’accoglimento della richiesta di Petroltecnica
(all.10).
In seguito, dopo il passaggio alla Regione che non fornisce
prescrizioni od indicazioni riguardo alla materia che qui interessa (punto 5)
della nota dirigenziale all.1), la Provincia torna sull’argomento e la Giunta
propone un testo di controdeduzione nel quale si accoglie la richiesta di
Petroltecnica e nel quale compare la tesi dell’errore materiale.
Stando al quadro riassuntivo delle controdeduzioni che qui viene
allegato con il n.11, questo testo viene votato e respinto dal Consiglio
provinciale nella seduta del 21 ottobre 2008.
Due giorni dopo, con deliberazione consiliare 23.10.2008 n.61, di
approvazione finale del PTCP, la Provincia cambia di nuovo idea, dichiara “
non pertinente” l’osservazione di Petroltecnica, ma accoglie
un’osservazione di contenuto a quanto pare sostanzialmente analogo presentata
dall’ufficio (si suppone il Servizio di Pianificazione Territoriale),
modificando quindi cartografia relativa (tavola E.212; all.13) e Testo dell’art.
6.2 delle NTA del Piano (all.12).
Non si sa quando sia stata presentata e protocollata questa
osservazione dell’Ufficio.
Secondo il punto 4) della nota del Dirigente (all.1) parrebbe di
capire comunque dopo l’esame da parte della Regione e la formulazione
delle “riserve” di quest’ultima (art. 27, comma 7, della legge reg. n.20
del 2000).
-
Più lineare l’esame delle osservazioni del
Comune di Coriano.
Questo chiedeva modifiche cartografiche con l’eliminazione delle
previsioni di tutela ambientale su alcune aree, tra le quali appunto l’area di
espansione produttiva di Cerasolo Ausa.
Osservazioni respinte con la seguente motivazione
“ La proposta contrasta con il sistema delle tutele del piano ed
implica alcune varianti cartografiche al PTPR –PTCP, peraltro non corredate
dalle necessarie valutazioni organiche e di sistema – volte a considerare non
solo stato dei luoghi ma anche le opportunità di miglioramento ambientale -, non
considerabili in sede di controdeduzione.”
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Tirando le somme, appaiono di elementare
evidenza le seguenti deduzioni.
Primo. Non è configurabile alcun errore materiale.
L’errore materiale è un falso presupposto.
A parte il fatto che non esiste negli atti una spiegazione motivata
tale da indicare i caratteri oggettivi dell’errore (non potendo
qualificarsi come errore materiale ciò che non sia percepibile
appunto oggettivamente e, come si dice, ictu oculi); a parte
questo, esiste una perfetta continuità tra le tutele paesaggistiche ed
ecologiche (aree inidonee alle attività di trattamento dei rifiuti) del PTCP
previgente, del PPGR e del PTCP adottato.
Se anche l’approvazione della Variante al PRG di Coriano per l’area
di Cerasolo Ausa fosse stata da considerare determinante per l’applicazione
dell’art.8 ter del previgente PTCP, ma certamente non lo era per le ragioni già
spiegate nel paragrafo 7 che precede, resterebbe ad escludere l’errore materiale
la circostanza dell’approvazione del P.P.G.R. con il rigetto delle osservazioni
di Petroltecnica (all.5) in epoca successiva all’approvazione della Variante
urbanistica di Coriano, in contrasto con il PTCP allora vigente (sopra,
paragrafo 8).
D’altro canto, non si capisce come, nella motivazione postuma
del Dirigente (all.1), si possa parlare di un errore materiale per la cui
correzione si siano ritenute necessarie sia modifiche cartografiche, sia
modificazioni integrative delle NTA.
Modifiche, poi, contradditorie con le determinazioni di rigetto
delle osservazioni del Comune sull’eliminazione, per l’area di Cerasolo Ausa,
delle tutele paesaggistiche.
Talchè rimane comunque da capire come potrebbe legittimamente
essere attuata nel concreto l’espansione produttiva di Cerasolo Ausa in un
comparto soggetto – e rimasto soggetto – a tutela paesaggistica, così da
consentire in seconda battuta anche l’azzeramento della tutela ecologica.
D’altro canto, anche la testi postuma espressa nei punti 1)
e 2) della nota del Dirigente (all.1) dell’emergenza dell’errore materiale nel
mancato ripescaggio da parte delle nuove NTA dell’art.8 ter, comma 3, del Piano
previgente –oltre ad essere in sé alquanto futile perché con questo modo di
ragionare ogni variazione normativa sarebbe da considerare viziata da errore
materiale rispetto alla norma precedente – si scontra in linea logica e nel
caso concreto con il fatto che la nuova stesura dell’art. 6.2 delle nuove NTA,
emendata dal finto errore (all.12) non riprende in realtà il testo completo
dell’art.8 ter, comma 3, delle precedenti NTA (all.4), ma lo amputa di un
passaggio essenziale e cioè delle esclusioni di salvaguardia ambientale
emergenti proprio dal comma 3 del previgente art.8 ter, citato dallo stesso
Dirigente.
Non stiamo nemmeno a commentare la modesta astuzia del richiamo di
una norma a canguro, come dicono gli inglesi, saltando i passi che non
piacciono.
Resta che, mentre l’art.8 ter del piano previgente prevedeva una
convergenza tra tutela paesaggistiche e tutele ecologiche, il nuovo testo
dell’art. 62. nascente dalla finta correzione del finto errore materiale, pare
ignorare tale obiettivo di ovvia razionalità.
Anche se poi non si capisce come si possa pensare di attuare la
variante urbanistica, con il consenso all’insediamento di attività di gestione
dei rifiuti, in perfetto contrasto con i vincoli ambientali, confermati anche
dal rigetto delle osservazioni del Comune di Coriano.
Si deduce pertanto il seguente
Primo motivo
Eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto,
contradditorietà, difetto di motivazione.
Violazione dell’art.24, comma 3, della legge reg. n.20 del 2000 e
del principio di rapporto gerarchico tra piano sopraordinato e piani
sottordinati.
-
In secondo luogo, la finzione
dell’errore materiale ha prodotto una chiara anomalia procedimentale.
La Regione non ha avuto modo
di esprimersi con proprie “riserve” sull’oggetto delle modifiche
cartografiche e normative introdotte dopo il passaggio disciplinato dal comma 7
dell’art.27 della legge reg. n.20 del 2000.
In concreto è stato aggirato
il controllo di merito dell’Ente sopraordinato e dei propri organi tecnici.
Nella successiva fase di
intesa definitiva (comma 10 dell’art.27) l’esame di merito non sarebbe stato più
possibile, anche perché l’accoglimento delle osservazioni dell’ufficio con
l’ultima deliberazione di approvazione ha di fatto sterilizzato tutti i passaggi
endoprocedimentali.
Né si è resa, possibile la
presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, che solo a
procedimento concluso hanno potuto comprendere, e nemmeno in modo chiaro, dove
la Provincia era andata a parare.
In effetti lo si è capito solo con
la nota del Dirigente (all.1).
Si deduce pertanto il seguente
Secondo motivo
Violazione dell’art.27 delle legge
reg. 24 marzo 2000 n.20.
P.Q.M.
si chiede che
l’Ecc.mo TAR, disatteso e reietto quanto in contrasto esposto e richiesto,
voglia annullare gli atti impugnati con ogni effetto conseguenziale e con
rimborso di onorari e spese di causa.
In sede
istruttoria, si chiede
- la riunione del presente
ricorso con i ricorsi nn.824/05, 729/08 , 730/08;
- l’ordine di deposito in
giudizio di tutti gli atti preparatori ed endoprocedimentali del Piano
approvato.
Si allegano
1) nota 26 nov. 2008 del
Dirigente provinciale
2) nota 31 ott. 2008 del
legale del Comitato
3) tavola TP8 del PTCP 2001
4) N.T.A del PTCP 2001
5) Deliberazione 24 ott. 2006
n.70 del Cons. provinciale di approvazione del PPGR
6) Tavola 2 del PPGR
7) Tavola E 2/2 del PTCP 2007
adottato
8) Tavola B 2/2 del PTCP 2007
adottato ed approvato
9) Osservazioni di
Petroltecnica
10) Quadro dei pareri della
Commissione consiliare sulle osservazioni
11) Quadro delle controdeduzioni
alle osservazioni
12) Quadro delle controdeduzioni
alle osservazioni
13) Tavola E 2/2 del PTCP
approvato
Bologna, 29 dicembre 2008
Avv.Giancarlo Fanzini
RELAZIONE DI NOTIFICA
Ad istanza dei ricorrenti, rappresentati e domiciliati come in
atto, io sottoscritto Ass.UNEP presso la Corte d’Appello di Bologna, ho
notificato simile copia del suesteso atto a:
1) PROVINCIA DI RIMINI, in
persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, presso la sede della
Provincia in Corso d’Augusto n.231 (CAP. 47900), Rimini, ed ivi inviandola a
mezzo di
2) COMUNE DI CORIANO, in
persona del Sindaco in carica, presso la residenza Municipale in Piazza Mazzini
15 (CAP 47853), Coriano (RN), ed ivi inviandola a mezzo di
3) PETROLTECNICA S.r.l., in
persona del legale rappresentate in carica, presso la sede di Via Rovereta n.32,
(CAP 47853) Cerasolo Ausa, Coriano (Rimini), ed ivi inviandola a mezzo di
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