Chi Siamo Atto Costitutivo e Statuto del Comiatato d'area di Cerasolo e Cerasolo Ausa
Repertorio
N. 106.170
Raccolta N.
13.280 -
ATTO
COSTITUTIVO DI COMITATO
REPUBBLICA
ITALIANA
L'anno
2008 (duemilaotto), il 21 (ventuno) maggio, in Rimini, nel mio studio
in Via
Cairoli n. 23.
21
maggio 2008
Avanti
a me Grand'Uff. Dott. UMBERTO ZIO, Notaio in Rimini,
iscritto nel
Collegio Notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini,
sono presenti i
Signori:
-
RAGGINI GIOVANNINO, nato a Coriano (RN) il 10 maggio
1952, residente a
Coriano (RN), Via Ausa n. 96, codice fiscale: RGG GNN 52E10 D004D;
-
BRIOLI
FRANCESCO,
nato a
Rimini (RN) il 27 dicembre 1975, residente a Coriano (RN), Via C.
Pavese n. 8,
codice fiscale: BRL FNC 75T27 H294D;
-
AMADORI LEA SARA, nata a Rimini (RN) il 21 aprile
1945, residente a
Coriano (RN), Via Ausa n. 91, codice fiscale: MDR LSR 45D61 H294W;
-
INNOCENTI IVAN, nato a Rimini (RN) il 25 luglio
1966, residente a Rimini
(RN), Via Mosca n. 60/A, codice fiscale: NNC VNI 66L25 H294B;
-
ZACOMETTI CIRO, nato
a Zurigo (Svizzera) il 16 febbraio 1970, residente a Coriano (RN), Via
Rovereta
n. 21, codice fiscale: ZCM CRI 70B16 Z133Z;
-
BORRONI GIANCARLO, nato a Rimini (RN) il 5 giugno
1960, residente a
Coriano (RN), Via Ausella n. 14, codice fiscale: BRR GCR 60H05 H294Y;
-
CAPPARELLI LUIGINO, nato a Coriano (RN) il 21
ottobre 1961, residente a
Coriano (RN), Via Monte Olivo n. 26, codice fiscale: CPP LGN 61R21
D004X;
-
BRIOLI OMERO, nato a Rimini (RN) il 4 marzo 1946,
residente a Coriano
(RN), Via C. Pavese n. 8, codice fiscale: BRL MRO 46C04 H294K;
-
PASINI MARIO, nato a Coriano (RN) il 19 giugno 1933,
residente a Coriano
(RN), Via Pascoli n. 6, codice fiscale: PSN MRA 33H19 D004T.
Essi
comparenti, cittadini italiani come dichiarano, della cui
identità personale io
Notaio sono certo,
convengono
e stipulano quanto segue:
Art.
1) E'
costituito tra i suddetti signori un Comitato denominato
"COMITATO
D’AREA DI CERASOLO E CERASOLO AUSA".
Art.
2) Il
Comitato ha sede in Coriano (RN), frazione Cerasolo Ausa, Via Ausa n.
116.
Art.
3) La
durata del Comitato è fissata fino al 2104
(duemilacentoquattro) e potrà essere
prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
Art.
4) Il
Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed è
rieleggibile.
A
formare il primo Consiglio vengono nominati i Signori:
-
RAGGINI GIOVANNINO, sopra generalizzato - Presidente;
-
BRIOLI
FRANCESCO,
sopra generalizzato - Vice Presidente;
-
AMADORI LEA SARA, sopra generalizzata - Consigliere;
-
INNOCENTI IVAN, sopra generalizzato - Consigliere;
-
ZACOMETTI CIRO, sopra generalizzato - Consigliere;
-
BORRONI GIANCARLO, sopra generalizzato - Consigliere;
-
CAPPARELLI LUIGINO, sopra generalizzato - Consigliere;
i
quali dichiarano di accettare la carica conferita.
Art.
5) Il
Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
A
formare il primo Collegio vengono nominati i Signori:
-
BRIOLI OMERO, sopra generalizzato;
-
PASINI MARIO, sopra generalizzato.
Art.
6) Il
Comitato è retto dallo Statuto che, composto di 23
(ventitré) articoli è qui di
seguito riportato e che contiene anche l'indicazione dello scopo del
comitato:
STATUTO
DEL COMITATO D’AREA DI CERASOLO E CERASOLO
AUSA DI CORIANO
Verbale
di proroga delle cariche e delle funzioni del Comitato d’Area
di Cerasolo e
Cerasolo Ausa.
I
sottoscritti cittadini di Cerasolo e Cerasolo Ausa di Coriano con il
presente
atto dichiarano di volere prorogare per un ulteriore periodo i 99
(novantanove)
anni fino al 31 (trentuno) dicembre 2104 (duemilacentoquattro), il
Comitato
d’Area di Cerasolo e Cerasolo Ausa, assumendo e conservando
lo statuto
originario stipulato in data 29 (ventinove) ottobre 1990
(millenovecentonovanta), che qui si ritrascrive per procedere alla
notifica, a
tutti gli effetti di legge, dell’esistenza dello stesso alla
competente
Amministrazione Comunale.
Art.
1 -
E’
costituito il "COMITATO D’AREA DI CERASOLO E
CERASOLO AUSA".
Art.
2 - Il
Comitato ha sede in Coriano (RN) frazione Cerasolo Ausa, Via Ausa n.
116.
Art.
3 - La
durata del Comitato è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre
2104
(duemilacentoquattro) e potrà essere prorogata per
deliberazione
dell’Assemblea.
L’Assemblea
potrà anche deliberare lo scioglimento anticipato del
Comitato (art. 2611
c.c.).
Art.
4 - Il
Comitato non ha scopo di lucro e si propone di :
a. promuovere
ed organizzare iniziative
tendenti a valorizzare l’area nelle sue componenti sociali,
culturali,
turistiche, economiche, ricreative, ambientali, urbanistiche, anche in
collaborazione con enti pubblici o privati e rilanciare in questo
ambito le sue
funzioni;
b. perseguire
ogni iniziativa a tutela dei
diritti dei cittadini e delle attività economiche; con
particolare riferimento
alle tutela del diritto alla salute, della gestione territoriale e
urbanistica,
nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici
deputati
alla pianificazione territoriale non che dei soggetti privati che,
violando la
legislazione, producano fattori di danno al territorio e alla
collettività.
Agisce,
inoltre, a tutela della qualità generale
dell’ambiente e dell’ambiente urbano
negli aspetti legati al verde, alla qualità
dell’aria, alla qualità delle
acque, alle infrastrutture, al rilancio e vivibilità della
frazione di Cerasolo
e Cerasolo Ausa.
c. difendere
gli interessi degli associati e
collaborare con le varie forme di maggioranza e di opposizione, per
indicare la
necessità della collettività e per orientare in
senso positivo gli investimenti
pubblici, in modo che soddisfino, realmente, le necessità
della collettività.
Art.
5 - Il
numero dei soci è limitato agli imprenditori e agli abitanti
dell’area del
Comune di Coriano. Possono essere ammesse, come soci, tutte le persone
fisiche
e giuridiche esercenti attività commerciali, artigianali,
turistiche,
professionali, imprenditoriali o economiche in genere,
nell’ambito dell’area
sopra descritta; possono essere ammessi tutti gli abitanti
dell’area del Comune
o di coloro che vi esercitino un’attività o che vi
abbiano degli interessi.
Art.
6 - Per
essere ammessi al Comitato, gli interessati devono presentare domanda
al
Consiglio: quest’ultimo decide inappellabilmente
sull’accoglimento delle
domande di ammissione, senza obbligo di motivare l’eventuale
rifiuto.
Art.
7 - Per
grave e inequivocabile comportamento, in contrasto con gli scopi e
l’attività
del Comitato, ovvero per inadempienza nei confronti del Comitato
stesso,
ciascun socio potrà essere escluso. L’esclusione
viene deliberata dal
Consiglio. Contro la delibera del Consiglio il socio escluso
può proporre
appello al Consiglio dei Probiviri, la cui decisione è
definitiva.
Art.
8
– Il
recesso del socio è ammesso dai casi previsti dalla legge,
con le modalità e
nei termini di cui all’ art. 2526 c.c..
La
decadenza del socio ha luogo in qualsiasi momento, in cui vengono a
cessare i
requisiti per l’ammissione al Comitato.
Art.
9 - Sono
organi del Comitato:
- L’Assemblea
- Il
Consiglio
- Il
Collegio dei Probiviri.
Art. 10
-
L’Assemblea rappresenta
l’universalità dei soci e le sue deliberazioni,
prese in conformità della legge
e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se non presenti o
dissenzienti.
L’Assemblea
è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea
ordinaria deve essere convocata
dal Consiglio, almeno una volta all’anno, entro cinque mesi
dalla chiusura
dell’esercizio sociale:
a. per
la nomina delle cariche;
b. per
l’emanazione delle direttive programmatiche
dell’attività del Comitato.
L’Assemblea
ordinaria può, inoltre, essere
convocata dal Consiglio ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o
su
richiesta di almeno un quarto dei soci.
L’Assemblea
ordinaria è valida quando sia
presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera a
maggioranza
assoluta dei voti dei membri presenti o rappresentati.
L’Assemblea
straordinaria è convocata dal
Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei
soci, sia
per i casi di deliberazioni relative al cambiamento
dell’oggetto sociale, al
cambiamento dello Statuto, allo scioglimento anticipato ed al mutamento
della
forma giuridica.
L’Assemblea
straordinaria è valida quando
siano presenti o rappresentati due terzi dei soci e delibera, con la
maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.
Art.
11 -
L’Assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, è
presieduta dal Presidente. In
caso di assenza del presidente, l’Assemblea è
presieduta dal Vice Presidente. In
caso di assenza di quest’ultimo, l’Assemblea
provvede a nominare il proprio
Presidente a maggioranza dei voti presenti.
Art.
12 - Ogni
socio ha diritto ad un voto. In caso di malattia o di altro legittimo
impedimento, il socio assente può farsi rappresentare in
assemblea da altro
membro, mediante delega scritta o da un familiare.
Ciascun
membro non può rappresentare più di due soci.
Le
votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo richiesta di
scrutinio segreto.
Le
votazioni per le elezioni delle cariche sociali avvengono invece con
scheda a
scrutinio segreto, salvo il caso di nomina per acclamazione.
Art.
13 - Il
Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a
nove, da eleggere
fra i soci. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In
caso di sopravvenuta impossibilità o di assenza
ingiustificata, per tre sedute
consecutive, da parte di uno o più consiglieri, il Consiglio
provvederà alla
sostituzione, nominando nell’ordine i primi non eletti
nell’ultima assemblea,
che durano in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali e
sono
rieleggibili. Qualora venga a mancare oltre la metà dei
consiglieri, tutto il
Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà
sollecitamente essere convocata
l’Assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio.
Art.
14 - Il
Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o del Vice
Presidente,
tutte le volte che se ne presenti l’opportunità e
ne sia fatta richiesta da
almeno un quarto dei Consiglieri.
Le
riunioni del Consiglio, sono presiedute nell’ordine:
dal
Presidente, dal Vice Presidente, o dal più anziano di
età dei Consiglieri
presenti.
Per
la validità delle deliberazioni del Consiglio è
richiesta la presenza di almeno
la maggioranza dei Consiglieri in carica: le deliberazioni sono valide
se
riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Le
votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo richiesta di
scrutinio segreto. In caso di parità di voti, prevale il
voto del Presidente.
Art.
15 - Il
Consiglio è investito dei più ampi poteri per
deliberare tutti gli atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato e gli sono
conferite le
facoltà per l’attuazione delle leggi e delle
direttive programmatiche
dell’Assemblea.
Il
Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice
Presidente.
Il
Consiglio può anche costituire commissioni tecniche,
consultive o esecutive,
alle quali affidare particolari compiti.
Art.
16 - Il
Presidente rappresenta il Comitato a tutti gli effetti e con ogni
più ampio
potere, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio,
presiede le riunioni
del Consiglio e le Assemblee degli associati.
La
firma sociale spetta al Presidente e, in caso d’impedimento,
al Vice
Presidente.
Il
Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
In
caso di sopravvenuto impedimento del Presidente ad adempiere al proprio
incarico, il Consiglio provvederà a nominare un nuovo
Presidente, che resterà
in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali del Comitato.
Art.
17 - Il
Collegio dei Probiviri si compone di due membri nominati
dall’Assemblea: i
Probiviri durano in carica tre anni, sono
rieleggibili e giudicano inappelabilmente, senza formalità
di procedura, sui
casi di ricorso dei Soci esclusi e su ogni altra questione che dovesse
insorgere fra i soci e fra questi e l’Associazione, salvo il
disposto
dell’ultimo comma art. 2603 c.c..
Art.
18 - Nel
caso di iniziative promosse dai singoli gruppi di soci, per il
perseguimento
dei propri interessi specifici e limitati, rispetto agli obbiettivi di
interesse generale di cui all’art. 4, i relativi costi
verranno ripartiti fra
gli interessati.
Art.
19 - L’esercizio
sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art.
20 -
Escludendo il Comitato ogni fine di lucro, nessun utile
potrà in nessun caso
essere distribuito ai soci.
Art.
21 - In
qualunque caso di scioglimento del Comitato, l’Assemblea
nomina un liquidatore
anche fra le persone dei soci, il quale avrà poteri di cui
all’art. 2278 c.c..
Art. 22
- Il
funzionamento tecnico
ed amministrativo del Comitato potrà essere disciplinato da
un apposito regolamento
interno, da compilarsi a cura del Consiglio, che lo
sottoporrà all’approvazione
dell’Assemblea.
Art. 23
- Per
tutto quanto non
contemplato dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in
materia.
Le
spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico del Comitato.
Imposta
di bollo assolta ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 2007 n.
25430.
Per la
sottoscrizione ai margini dei fogli
del presente atto le Parti concordemente delegano i Signori Raggini
Giovannino
e Brioli Omero.
Richiesto, io Notaio ho redatto questo atto, che ho letto
ai Comparenti,
i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo ed in fede con me lo
sottoscrivono in calce al presente foglio ed a margine degli altri due
nei modi
di legge; in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia
fiducia ed
in parte manoscritto da me Notaio su questi tre fogli, occupa facciate
dodici e
viene sottoscritto alle ore sedici e minuti quaranta.
f.to
Raggini Giovannino - Brioli Francesco - Lea Sara
Amadori - Innocenti Ivan - Zacometti
Ciro - Borroni Giancarlo - Capparelli Luigino - Brioli Omero - Pasini
Mario
Dott.
Umberto Zio - Notaio (L.S.)
|